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Disposizioni dell'INPS per l'erogazione delle indennità di sostegno al reddito: disoccupazione ordinaria e utilizzazione dei periodi in co.co.co.

Nazionale,

 INPS L'INPS, con la circolare n. 74 del 15 giugno 2010, ha fornito alcuni chiarimenti operativi collegati alla previsione contenuta nell’art. 2 della legge n. 191/2009 finalizzati al godimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, con il calcolo (nella misura massima di 13 settimane) dei periodi svolti in collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nel biennio precedente.

Vedi allegato

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L'INPS, con il messaggio n. 12909 del 12 maggio 2010, in un'ottica di semplificazione, ha provveduto ad aggiornare i modelli relativi alle prestazioni a sostegno del reddito, accorpandone, ove possibile, alcuni ed eliminandone altri.

L'elenco dei nuovi moduli modificati è on-line sul sito Internet dell’Istituto www.inps.it.

 

L'INPS, con circolare n. 122 del 10 dicembre 2009, informa che a seguito degli accordi intervenuti in Conferenza Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 ed i successivi accordi dell’aprile 2009 tra il Governo e le singole Regioni, il nuovo sistema degli ammortizzatori in deroga ha previsto una compartecipazione delle Regioni nella misura del 30% del sostegno al reddito; il restante 70%, invece, grava sul Fondo nazionale che fa fronte anche alla copertura figurativa delle prestazioni in esame.

 L'INPS comunica:

INPS: indennità una tantum in favore dei lavoratori somministrati

 

L’INPS, con circolare n. 100 del 7 agosto 2009, fornisce le istruzioni per usufruire dell'indennità una tantum a favore dei lavoratori somministrati che, pur avendo maturato significativi periodi di lavoro, non abbiano i requisiti utili per accedere ad alcuna forma pubblica di sostegno al reddito, secondo la legislazione vigente.
L’indennità è erogata a valere per il 50% sulle risorse del Fondo di Rotazione di cui all’art. 9, della legge 236/93 fino a concorrenza dell’importo massimo di 20 milioni di euro e per il 50% sui fondi messi a disposizione dalla bilateralità del settore fino a concorrenza di un importo massimo di 20 milioni di euro.

 

a) Beneficiari
I destinatari di tale forma di sostegno al reddito sono i lavoratori in somministrazione in possesso dei requisiti di cui alla lettera b).

b) Requisiti e Condizioni
L’indennità in parola è erogata ai lavoratori somministrati che oltre all’assenza di percezione di altre forme pubbliche di sostegno al reddito o alla mancanza dei requisiti per l’accesso alla disoccupazione, abbiano anche maturato minimo 78 giornate di calendario in somministrazione (riferite anche a periodi di lavoro svolti presso più Agenzie) a partire dal 1° gennaio 2008 e almeno 45 giornate di calendario di disoccupazione al momento della domanda.

c) Domanda
La domanda, ricorrendone i presupposti, deve essere presentata dall’interessato, alle Agenzie di Lavoro con l’autocertificazione di non essere destinatario all’atto della domanda di altro trattamento a sostegno del reddito e di essere in possesso degli specifici requisiti richiesti.
In caso di eccedenza di domande pervenute, sarà data priorità alle domande presentate da lavoratori con più di 40 anni di età o con figli a carico.

d) Prestazione
Consiste nella liquidazione di un’indennità una tantum di euro 1300,00, al lordo delle ritenute di legge, da erogare sulla base degli elenchi nominativi che Italia Lavoro S.p.A. trasmetterà, mensilmente, a questa Direzione Centrale che provvederà tempestivamente ad inviarli in via telematica alla Sede Regionale per il successivo inoltro alle Sedi competenti per il pagamento.

e) Finanziamenti
Il finanziamento di 20 milioni di euro, a carico del Dicastero sopra citato, è stato impegnato con il predetto Decreto Direttoriale e viene versato sul conto di tesoreria centrale intestato alla Direzione generale; Ebitemp, Formatemp ed Ebiref verseranno sul medesimo conto l’importo di 20 milioni di euro in due tranches successive come indicato nella predetta Convenzione.

f) Monitoraggio e rendicontazione della spesa
Il monitoraggio e la rendicontazione della spesa, da fornire al Dicastero in parola e agli Enti Bilaterali, sarà effettuato dalle competenti Direzioni Centrali.

In allegato la circolare n.100

* con circolare n. 75 del 26 maggio 2009, fornisce alcuni chiarimenti in merito agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2009 previsti dall'art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008 (Finanziaria 2009), dall'art. 19 della Legge 2/2009 e nell’art. 7-ter della Legge 33/2009.

* con circolare n. 74 del 26 maggio 2009, fornisce chiarimenti circa l'indennità una tantum da corrispondere a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (di cui all’ 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni) disciplinata dall'articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche dalla Legge 2/2009 e dall'articolo 7-ter del D.L. 5/2009 convertito dalla Legge 33/2009.

* con circolare n. 73 del 26 maggio 2009, fornisce ulteriori chiarimenti ed istruzioni operative  al fine di ottenere le indennità previste dall'articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche dalla Legge 2/2009 e dall'articolo 7-ter del D.L. 5/2009 convertito dalla Legge 33/2009 (interventi a tutela dell’occupazione per i lavoratori sospesi).

 

L'INPS, con circolare n. 39 del 6 marzo 2009, informa sulle modifiche introdotte dall'articolo 19, comma 1, decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha previsto un potenziamento ed un’estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione.
Le novità principali riguardano:

· l’aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90 giornate;

· l’aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90 giornate;

· l’estensione, in via sperimentale, di un trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista.

 

In allegato il testo della circolare e della legge

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 Per il testo pubblicato collegati a  

www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher

RdB-CUB, metteremo in campo forti iniziative di mobilitazione

L’estensione degli ammortizzatori sociali anche ai contratti interinali e di apprendistato è il segnale chiaro di chi e quanto pagherà i costi della crisi: i lavoratori e, tra loro, i precari”, Carmela Bonvino, della Federazione nazionale RdB-CUB, commenta così il decreto anticrisi varato dal governo. Come RdB non accetteremo il principio, sostenuto da banche e Confindustria, che basta una Social card o una Co.co.co card per rispondere alla concreta condizione di perdita di posto di lavoro, di salario e di ogni prospettiva di futuro per un’intera generazione  ma anzi metteremo in campo forti  iniziative di mobilitazione dei precari pubblici e privati per dire no ai licenziamenti e sì alle stabilizzazioni.

Con 158 voti favorevoli, 126 contrari e 2 astenuti il Senato ha accordato la fiducia al Governo approvando il ddl n. 1315 e dunque convertendo definitivamente in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale.